Art. 6.
(Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

 

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forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Le risorse del Fondo sono destinate, almeno per una quota pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.